L’Avv. Davide Cornalba pubblica sul suo blog l’approfondimento che segue da voi richiesto in materia di indennizzo diretto. L’Avv. Davide Cornalba, esperto in risarcimento danni e sinistri stradali, oggi si sofferma sulle procedure da seguire per ottenere l’indennizzo diretto, in seguito ad un sinistro stradale. A tal proposito, l’Avv. Davide Cornalba ricorda che il Codice delle Assicurazioni Private fa riferimento a due diverse procedure per il conseguimento di un risarcimento del danno. Una prima procedura, definita “ordinaria”, trova la sua disciplina all’interno degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni. Il secondo iter, definito “risarcimento diretto”, invece, deve essere avanzato direttamente da colui che ha subito il danno. L’istanza va presentata direttamente presso la propria assicurazione; la norma di riferimento è rintracciabile all’interno dell’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni. Di certo, questa seconda procedura agevola la diminuzione dei tempi di corresponsione del risarcimento, soprattutto al concreto verificarsi di alcune situazioni particolari. L’Avv. Davide Cornalba ricorda che il Codice salvaguardia anche la situazione degli eventuali terzi trasportati coinvolti nell’incidente, grazie alla presenza dell’articolo 141 del Codice stesso. La procedura per l’indennizzo è simile, ma si distingue dall’altra. Il risarcimento diretto in relazione agli incidenti stradali è stata inserita con l’entrata in vigore del Decreto Legge 223/2006, meglio conosciuto come “Decreto Bersani”.
In particolare, l’Avv. Davide Cornalba evidenzia che, in seguito a questa variazione, è necessario tenere ben presente alcune importanti indicazioni. Infatti, qualora si accerti la mancanza di responsabilità o si verifichi una corresponsabilità nel caso di un incidente, la richiesta di risarcimento si può presentare direttamente alla propria compagnia di assicurazione, senza adire a quella a cui è sottoposto il responsabile civile del sinistro. A questo punto, l’assicurazione risarcirà direttamente il danneggiato, mentre la compagnia assicurativa del responsabile civile dell’incidente rilascerà una somma forfettaria, nel rispetto delle regole sancite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD). Tuttavia, è necessario che entrambe le compagnie vi abbiano aderito già prima. Questa Convenzione consente alle compagnie assicurative di accordarsi direttamente tra loro, diminuendo i tempi per l’espletamento delle pratiche per il risarcimento in caso di incidente. Infatti, la Convenzione permette di potersi rivolgere direttamente alla propria compagnia assicurativa poiché, a differenza della CID (la precedente Convenzione per l’Indennizzo Diretto), la CARD non implica obbligatoriamente il realizzarsi di una constatazione amichevole per essere messa in pratica e prevede solo un rimborso forfettario per la controparte. Tuttavia, l’Avv. Davide Cornalba, risarcimento danni e sinistri stradali, evidenzia che questa procedura di risarcimento può essere messa in pratica solo se si concretizzano particolari e precise situazioni: il sinistro deve aver interessato solo due mezzi; i veicoli devono riportare l’avvenuta immatricolazione in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano; tutti e due i mezzi devono essere in condizione di poter essere identificati e assicurati per “la responsabilità civile obbligatoria”; le due compagnie assicurative devono aver sottoscritto la CARD; deve verificarsi un urto tra i due veicoli; le persone toccate dal sinistro non devono aver subito lesioni che causino una invalidità permanente superiore al 9%.
L’Avv. Davide Cornalba, per risarcimento danni e sinistri stradali, sottolinea invece che la disciplina dell’indennizzo diretto non è applicabile nelle seguenti situazioni: “i sinistri in cui sono coinvolti altri veicoli responsabili oltre a quello dell’istante ed a quello nei cui confronti viene rivolta la pretesa risarcitoria”; nell’incidente sono stati coinvolti mezzi immatricolati all’estero; il sinistro si è verificato in territorio estero; se l’incidente è accaduto tra un’auto ed una bicicletta, poiché quest’ultima ha la targa e non può essere soggetta a corretta identificazione; se l’incidente ha coinvolto mezzi privi della “nuova targa”; eventuali incidenti dove non si è realizzato un urto tra i veicoli, nella cosiddetta “turbativa della strada”; l’incidente provoca una situazione di paralisi totale e permanente di una delle persone ferite, con un danno di livello superiore al 9%.
Pertanto, in queste situazioni sarà necessario procedere con l’iter tradizionale, con l’obbligo di adire alla compagnia assicurativa della controparte, per poter accedere al risarcimento. L’Avv. Davide Cornalba, elenca le tipologia di danni risarcibili con la CARD: i danni subiti dal mezzo assicurato; “danni derivati a cose trasportate appartenenti al proprietario e/o al conducente del veicolo assicurato”; il conducente ha riportato lesioni “micro permanenti”, di grado inferiore al 9%. Pertanto, l’Avv. Davide Cornalba, risarcimento danni e sinistri stradali, afferma che la Convenzione CARD limita i tempi di erogazione del risarcimento. Qualora non si verifichino altri ostacoli, la corresponsione dell’indennizzo rispetterà i seguenti tempi: 60 giorni se non è stata firmata la constatazione amichevole; 30 giorni se la constatazione amichevole è stata firmata da tutte e due le parti interessate; “15 giorni dalla data in cui la parte lesa accetta la proposta della compagnia di assicurazioni per avviare il risarcimento”. Il Codice delle Assicurazioni Private riserva una salvaguardia anche a favore del terzo trasportato, qualora venga coinvolto in un sinistro. La disciplina si trova nell’articolo 141. Infatti, il terzo trasportato ha sempre diritto al risarcimento del danno subìto da parte della compagnia assicurativa del mezzo su cui si trovava. L’Avv. Davide Cornalba chiarisce che la procedura di risarcimento del terzo trasportato è prevista dall’articolo 148. Infine, se l’indennizzo del terzo trasportato si concretizza in parte o non si realizza, l’interessato può intentare una causa presso il Giudice di Pace o in tribunale, citando il conducente e la compagnia assicurativa che ne copre il mezzo.